
Per molte aziende italiane che importano dalla Cina, il costo reale di un prodotto non dipende più soltanto dal prezzo di fabbrica, dal nolo marittimo, dal dazio doganale e dall’IVA. In alcune categorie merceologiche entra in gioco anche un nuovo elemento: il costo del carbonio incorporato nel prodotto importato.
Il CBAM, acronimo di Carbon Border Adjustment Mechanism, è il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere. In termini semplici, l’Unione Europea vuole evitare che le imprese europee soggette a costi ambientali più elevati siano svantaggiate rispetto ai produttori extra-UE che realizzano merci in Paesi dove il costo delle emissioni è più basso o inesistente.
Per chi importa dalla Cina, il tema è particolarmente importante perché molti prodotti cinesi contengono acciaio, ferro, alluminio o altri materiali rientranti nel perimetro CBAM. Anche quando l’importatore non acquista una materia prima, ma un componente apparentemente semplice, può trovarsi davanti a codici doganali e obblighi documentali che incidono sulla fattibilità dell’operazione.
Che cos’è il CBAM
Il CBAM è uno strumento di politica climatica e doganale dell’Unione Europea. Non è una normale tassa doganale e non sostituisce il dazio. Funziona come un sistema che attribuisce un prezzo alle emissioni di CO2 generate durante la produzione di determinate merci importate nell’Unione Europea.
La fase transitoria è iniziata il 1 ottobre 2023 e si è conclusa alla fine del 2025. Dal 1 gennaio 2026 è iniziato il periodo definitivo. In questa fase l’importatore, o il rappresentante doganale indiretto quando previsto, deve valutare se le merci rientrano nell’ambito CBAM, se occorre operare come dichiarante CBAM autorizzato e quali dati sulle emissioni devono essere raccolti.
La Commissione Europea indica che il CBAM riguarda, nella fase iniziale, cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, oltre ad alcuni precursori e prodotti collegati. Per l’importatore, però, il punto decisivo non è il nome commerciale del prodotto, ma il codice doganale effettivo della merce.
Perché riguarda anche chi compra prodotti finiti dalla Cina
Un errore frequente è pensare che il CBAM riguardi solo chi importa materie prime. In realtà il perimetro si basa sui codici doganali indicati dalla normativa. Questo significa che anche prodotti lavorati, semilavorati o componenti metallici possono essere coinvolti se classificati in una voce rientrante nell’allegato della disciplina CBAM.
Pensiamo, ad esempio, a profili in alluminio, strutture metalliche, componenti in acciaio, viti, staffe, telai, parti industriali, elementi destinati all’arredamento o alla meccanica. Non tutti questi prodotti rientrano automaticamente nel CBAM, ma la verifica deve essere fatta caso per caso partendo dalla classificazione doganale.
Questo aspetto è molto delicato quando si lavora con fornitori cinesi, perché il codice HS indicato nella proforma o nella packing list non sempre è corretto per l’importazione in UE. Se il codice viene scelto in modo superficiale, l’importatore può sottovalutare sia il dazio sia l’eventuale impatto CBAM.
Quali dati chiedere al fornitore cinese
Il CBAM sposta l’attenzione dalla semplice documentazione commerciale alla tracciabilità produttiva. Non basta sapere quanto costa il prodotto: può essere necessario conoscere come è stato prodotto, dove è stato prodotto e quali emissioni sono incorporate nella merce.
Prima di confermare un ordine, l’importatore dovrebbe chiedere al fornitore informazioni precise sul codice doganale proposto, sulla composizione dei materiali, sullo stabilimento produttivo, sul processo di produzione, sui consumi energetici, sulle eventuali emissioni dirette e indirette e sull’eventuale prezzo del carbonio già pagato nel Paese di produzione.
Nella pratica, non tutti i fornitori cinesi sono preparati a fornire questi dati. Alcuni sono trader e non hanno accesso allo stabilimento reale. Altri utilizzano subfornitori diversi a seconda del lotto. Altri ancora non hanno sistemi interni per calcolare le emissioni incorporate secondo metodologie compatibili con il sistema europeo. Questo può diventare un problema operativo prima ancora che doganale.
Il rischio commerciale: preventivi incompleti e margini sbagliati
Il CBAM deve essere considerato già nella fase di preventivo. Se l’importatore calcola il prezzo di vendita solo su prodotto, trasporto, dazio e IVA, ma trascura un obbligo CBAM applicabile, il margine può essere falsato. In settori con marginalità ridotte, questo può trasformare un prodotto apparentemente conveniente in un’operazione poco sostenibile.
Il rischio aumenta quando si vendono prodotti a catalogo, quando si fanno offerte a clienti finali prima di avere chiaro il codice doganale, o quando si lavora con contratti di fornitura continuativi. In questi casi è fondamentale inserire una fase di analisi preliminare, perché i costi regolatori non possono essere corretti facilmente dopo che il prezzo è stato promesso al cliente.
Per questo motivo il CBAM non deve essere trattato come un dettaglio tecnico da lasciare allo spedizioniere. Lo spedizioniere può supportare la dichiarazione doganale, ma la raccolta dei dati di prodotto e di processo produttivo parte molto prima, nella relazione con il fornitore.
Come impostare una verifica CBAM prima dell’ordine
La verifica dovrebbe iniziare dalla scheda tecnica del prodotto e dal codice doganale. Occorre capire se la voce doganale rientra nel campo di applicazione del CBAM e se sono presenti soglie, esclusioni o regole operative specifiche. Solo dopo ha senso valutare i dati emissivi e gli eventuali adempimenti.
Il secondo passaggio è verificare se il fornitore è realmente produttore o semplice intermediario. Se non è produttore, dovrà coinvolgere la fabbrica effettiva. Il terzo passaggio è chiedere documenti coerenti: composizione dei materiali, descrizione del processo, dati dello stabilimento, eventuali report già predisposti, informazioni energetiche e dichiarazioni sulle emissioni.
Infine, è consigliabile allineare consulente import, spedizioniere e dichiarante doganale prima della spedizione. Il CBAM non può essere gestito solo quando la merce è già arrivata al porto, perché molti dati richiesti non sono presenti nei normali documenti commerciali.
Checklist operativa per l’importatore
Prima di acquistare prodotti metallici o ad alto contenuto di ferro, acciaio o alluminio dalla Cina, l’importatore dovrebbe verificare almeno questi punti: codice doganale previsto, materiali principali, percentuale di componenti metallici, stabilimento effettivo di produzione, presenza di trader o subfornitori, eventuale inclusione del codice nel perimetro CBAM, disponibilità dei dati sulle emissioni, capacità del fornitore di compilare modelli informativi e impatto economico sul prezzo finale.
Se uno di questi punti resta incerto, l’operazione non va necessariamente esclusa, ma deve essere trattata come un progetto da analizzare prima di confermare produzione, pagamento e spedizione.
Il CBAM rappresenta un cambio di approccio per chi importa dalla Cina. Non basta più ragionare solo in termini di prezzo, campione e trasporto. Per alcune categorie di merci, l’importatore deve considerare anche l’impatto ambientale del processo produttivo e la disponibilità di dati attendibili da parte del fornitore.
La vera difficoltà non è soltanto normativa, ma operativa: molti fornitori non sono ancora pronti, molti documenti non sono standardizzati e molti importatori non sanno di dover fare questa verifica. Inserire il controllo CBAM nella fase preliminare permette di evitare margini sbagliati, ritardi e contestazioni doganali.
FAQ
Il CBAM si applica a tutti i prodotti importati dalla Cina?
No. Si applica solo alle merci che rientrano nei codici doganali previsti dalla normativa CBAM. La verifica deve partire dalla classificazione doganale effettiva del prodotto.
Se compro un prodotto finito devo preoccuparmi del CBAM?
Sì, almeno in fase di controllo preliminare, se il prodotto contiene ferro, acciaio, alluminio o altri materiali rientranti nel perimetro. Il fatto che sia un prodotto finito non esclude automaticamente l’applicazione.
Il fornitore cinese deve pagare il CBAM?
Normalmente gli obblighi ricadono sull’importatore UE o sul rappresentante doganale indiretto nei casi previsti. Il fornitore cinese, però, deve collaborare fornendo dati tecnici e produttivi attendibili.
Il CBAM sostituisce dazio e IVA?
No. È un meccanismo distinto. Dazio, IVA e obblighi CBAM possono coesistere nella stessa importazione.
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