• Conformità REACH (sostanze chimiche): Tutto quello che un importatore dovrebbe sapere

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    Conformità REACH

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    Il REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) è una normativa dell’Unione Europea che disciplina migliaia di sostanze come piombo, cadmio e colori AZO. Eppure, pochi importatori europei sono informati sul REACH, su come si applica alla loro merce importata e sul fatto che il mancato rispetto di tale direttiva possa comportare gravi sanzioni pari a milioni di Euro.

    Inoltre, solo una minima parte dei produttori cinesi è in grado di garantire la propria conformità al REACH.

    Ecco perché abbiamo invitato Compliance & Risks, società con sede in Irlanda, per approfondire l’argomento. In questa intervista a Compliance & Risks, ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sulla direttiva REACH prima di importare merce dalla Cina e da altri paesi asiatici.

    La normativa REACH si applica davvero ad ogni singolo prodotto venduto nell’Unione Europea?

    Sì. A differenza del RoHS (Limitazione delle Sostanze Pericolose) che si applica solo ai prodotti elettronici, il REACH si applica alle sostanze chimiche presenti in qualsiasi tipo di prodotto, definito nel REACH come “articolo”. Tuttavia, ci sono alcune deroghe per le sostanze chimiche utilizzate, ad esempio, nei prodotti per la difesa, nei prodotti medici o veterinari e negli alimenti.

    Gli importatori sono tenuti ad indicare la garanzia della loro conformità al REACH all’inizio dell’elenco delle direttive specifiche dei prodotti?

    Sì. Molte direttive in ambito REACH si preoccupano di fornire informazioni sulla produzione, sull’importazione e l’impiego delle sostanze chimiche. Il REACH si basa sul principio “senza informazioni non c’è mercato”, perciò l’assenza della conformità corrisponde ad una mancata vendita dei prodotti.

    La sovrapposizione del REACH con le altre direttive di prodotto, fra cui il RoHS e le normative che disciplinano le batterie ed i giocattoli, viene riconosciuta nella normativa REACH ed è stata oggetto di studio da parte della Commissione Europea, ma ancora non è stata proposta nessuna soluzione a questo potenziale doppio regolamento.

    Esistono dei prodotti esenti dalla normativa REACH?

    L’unica deroga generale presente nel REACH si riferisce a sostanze, miscele o articoli per la difesa nazionale. Tali deroghe devono essere emanate dai singoli Stati membri dell’Unione Europea. Nel REACH sono previste delle esenzioni per i seguenti tipi di prodotti:

    • Medicinali per uso umano o veterinario
    • Prodotti cosmetici
    • Dispositivi medici invasivi oppure impiegati a contatto diretto con il corpo
    • Prodotti alimentari

    L’autorità del REACH, ossia l’ECHA, ha pubblicato una guida che offre ulteriori chiarimenti ed informazioni generali sulle diverse esenzioni e chiarisce quando una deroga può essere applicata o meno.

    Se una società europea acquista della merce da un produttore cinese, è ancora l’acquirente comunitario ad essere responsabile della garanzia di conformità al REACH?

    Sì. Se un’azienda europea importa dei prodotti per rivenderli nel mercato comunitario, deve garantire che il prodotto sia conforme alle restrizioni sull’uso di determinate sostanze previste dal REACH, qualora si applichi una delle voci di cui all’allegato XVII, e deve anche controllare se nei prodotti siano presenti sostanze estremamente pericolose (SVHC), in quanto questo può implicare l’obbligo di notifica.

    Gli importatori di determinate sostanze chimiche sono tenuti a registrarsi presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche. La registrazione è obbligatoria anche per le aziende che importano i prodotti finiti?

    I prodotti stessi non devono essere registrati, ma, in determinate circostanze, l’importatore potrebbe essere tenuto a registrare le sostanze presenti nella merce se esse non sono state già registrate. Si potrebbe procedere alla registrazione delle sostanze se si verificasse una delle seguenti condizioni:

    • La/Le sostanza/e non è/sono state ancora registrate,
    • La/Le sostanza/e viene/vengono importata/e in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno (a seconda del peso della sostanza, non in base all’unità di peso),
    • La/Le sostanza/e è/sono destinate ad essere rilasciate in condizioni d’impiego normali o ragionevolmente prevedibili, e
    • non sono elencate negli allegati IV o V che prevedono esenzioni dall’obbligo di registrazione.

    Per ricevere ulteriori informazioni, l’ECHA offre un orientamento più dettagliato relativo ai requisiti delle sostanze contenute nelle merci.

    I test di conformità al REACH sono obbligatori per le società terze?

    Non esistono requisiti ufficiali da rispettare quando una società terza effettua i test, ma a ciascuna impresa spetta valutare l’adeguatezza dei metodi e dei laboratori.

    I test di conformità al REACH sono anche un po’ più complessi rispetto alla semplice verifica di un campione della merce. Molti prodotti contengono numerosi componenti e materiali differenti. Gli importatori devono far testare tutti i materiali ed i componenti per verificarne la conformità?

    Nell’àmbito della procedura di registrazione, i fornitori di sostanze chimiche hanno il dovere di svolgere indagini sugli aspetti di tali sostanze per quanto riguarda ambiente, salute e sicurezza attraverso un ampio programma di raccolta dati, di sperimentazione e valutazione ed anche per dare informazioni relative alla sicurezza lungo tutta la catena di approvvigionamento, in modo che i rischi derivanti dall’impiego di sostanze chimiche possano essere gestiti adeguatamente.

    Gli importatori possono richiedere tali informazioni ai fornitori e possono basare la loro strategia di conformità al REACH su queste notizie condivise. Il REACH suggerisce esplicitamente di evitare la duplicazione dei test. Non è previsto che ciascun attore della catena di approvvigionamento effettui i propri controlli.

    Attenzione: le normative indicate nelle informazioni condivise si applicano solo ai fornitori di sostanze chimiche europei. Non dare mai per scontato che il tuo produttore cinese possa ricevere i documenti di conformità dai suoi subappaltatori. Nella maggior parte dei casi un terzo test di laboratorio svolto da una società terza è l’unico modo per garantire che un prodotto sia conforme al REACH.

    Che dire dei componenti e dei materiali che non entrano in contatto con i tessuti umani: devono essere testati anch’essi per essere conformi al REACH?

    Tutte le parti che costituiscono i prodotti rientrano nella normativa del REACH però, se gli utenti del prodotto entrassero in contatto con questi componenti, la cosa potrebbe essere rilevante ai fini della valutazione del rischio rappresentato dalle sostanze contenute nelle componenti dei prodotti.

    La normativa REACH si applica alle sostanze utilizzate nei prodotti. Per questo motivo i laboratori devono determinare il numero ristretto di sostanze contenute in un certo prodotto. Come fai a stabilire quali sostanze regolamentate dovrebbero essere controllate?

    I laboratori possono contribuire a valutare quali sostanze sono contenute nella merce di produttori o importatori e che livello di concentrazione riportano per verificare la loro classificazione e valutare se soddisfano i criteri delle SVHC. Tuttavia, l’ECHA raccomanda vivamente a produttori, importatori e fornitori di articoli di raccogliere le informazioni necessarie tramite delle richieste preventive nell’àmbito della catena di approvvigionamento.

    La guida dell’ECHA contiene suggerimenti pratici per limitare il numero delle richieste di informazioni come, ad esempio, l’individuazione degli obiettivi e la volontà di escludere la presenza di alcune sostanze (ad esempio, quelle presenti nell’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione), mentre sprona a chiedere l’esatta composizione di articoli o miscele, cosa che spesso risulta essere un’informazione più riservata.

    Nel caso in cui la comunicazione della catena di approvvigionamento venisse meno, si potrebbe far ricorso ad altri mezzi utili ad ottenere le informazioni inerenti le sostanze presenti negli articoli, comprese le fonti di informazione accessibili al pubblico.

    Cosa può succedere ad un’azienda che importa articoli non conformi?

    Per quanto riguarda il principio dell’articolo 5, “Senza informazioni non c’è mercato”, i prodotti non conformi al REACH non possono essere legalmente immessi sul mercato dell’Unione Europea/Area Economica Europea. Le sanzioni sono fissate dai singoli Stati membri dell’Unione Europea e possono prevedere multe pesanti.

    Come fa attualmente l’Unione Europea a rispettare e controllare la conformità al REACH?

    Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea designa le autorità responsabili dell’applicazione delle direttive del REACH e determina le sanzioni comminabili per la loro violazione per ciascuna nazione. Le sanzioni devono essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”.

    La maggior parte dei Paesi prevede multe tra i 50 000 ed un massimo di 1 000 000 Euro da comminare per la prima inadempienza (anche per le persone giuridiche). Alcuni Paesi hanno adottato multe di importo inferiore, mentre pochi altri hanno adottato sanzioni molto più elevate (55 milioni di Euro a livello federale in Belgio e multe senza un tetto massimo nel Regno Unito).

    A livello europeo, l’applicazione delle normative è coordinata dall’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) tramite il Forum per lo scambio di Informazioni sull’Applicazione, in cui gli Stati membri coordinano le loro politiche di applicazione di tali direttive.

    Ritieni che l’applicazione delle normative diventerà più rigorosa in futuro?

    Sì. Un recente rapporto del Forum ha scoperto elevati livelli di non-conformità ai requisiti di registrazione da parte dei “Rappresentanti Esclusivi” (ovvero le aziende terze incaricate dalle società extra-UE di attuare la normativa del REACH), degli importatori e delle aziende esterne al settore chimico.

    Nelle sue prime fasi l’applicazione del REACH si è concentrata su un approccio “morbido”, offrendo addirittura informazioni e consulenze per far rispettare la direttiva, ma l’ECHA osserva che sta diventando sempre più importante far ricorso a sanzioni più severe, comprese multe e denunce penali, per scoraggiare la persistente non conformità al REACH.

    Altre direttive, come l’EN71, comprendono anche i requisiti in materia di etichettatura. Esistono dei requisiti REACH in materia di etichettatura che sono applicabili ai prodotti di consumo?

    Il REACH non richiede alcun contrassegno o etichettatura particolari sui prodotti.

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    • 32 Responses to “Conformità REACH (sostanze chimiche): Tutto quello che un importatore dovrebbe sapere

      1. pietro at 00:18

        Buongiorno, vorrei importare dalla cina dei portachiavi in silicone o TPU, volevo sapere che tipo di certificazione ho bisogno? REACH? CE?
        Grazie

      2. Roberto at 22:21

        Buonasera,
        Dobbiamo importare dei particolari meccanici in acciaio, alluminio, ghisa e materiali plastici (particolari che poi assembleremo sulle nostre macchine). Presumo che per i componenti plastici serva il REACH. Questo vale anche per acciaio/ghisa/alluminio? Quali altre conformità servono eventualmente?
        Grazie per la cortese attenzione.
        Roberto

        1. Ivan Malloci at 09:53

          Buongiorno Roberto,

          per i componenti metallici dipende tanto dall’utilizzo che se ne fa. In alcuni casi. Ad esempio per le viti vi sono standard EN particolari, concernenti la resistenza ai carichi etc.

      3. stan at 18:19

        Buongiorno, se importo dalla Cina, articoli promozionali (penne, matite, materiale plastico astucci, tazze ecc…) sono soggetto al Reach, anche se inferiore ad una tonnellata? E come faccio a sapere quale prodotto è soggetto al Reach, visto che non sono un chimico? ho scaricato la lista dal sito ma è varia e tanta. Grazie anticipatamente per la sua disponibilità.

        1. Ivan Malloci at 11:08

          Buongiorno, direi di sì.

          Direi inoltre che tutti gli accessori sono soggetti al REACH. Ovviamente, i prodotti più a “rischio” sono quelli che contengono materiali a rischio, come ad esempio PVC etc

      4. Flavia at 18:53

        Buongiorno,
        Di quali documenti e certificazioni ho bisogno se importo prodotti cosmetici dalla Cina? Per L esattezza si tratta di prodotti per le unghie! La fabbrica mi fornisce pif, msds, gmp,fda. Grazie per le info

        1. Ivan Malloci at 15:21

          Buongiorno Flavia,

          se importi all’interno dell’Unione Europea, se non sbaglio esiste una normativa ben specifica.

      5. Laura at 17:40

        Buongiorno,
        è necessario il REACH in caso di importazione dalla Cina di Tè in foglie?
        E nel caso invece il Tè fosse acquistato in Comunità europea da un importatore?
        Grazie per la risposta :)

        1. Ivan Malloci at 09:59

          Buongiorno Laura,

          se non sbaglio per il tè (e alimenti simili) esiste una normativa specifica.

          Se si acquista in Europa le normative sono le stesse, però diciamo che la responsabilità ricade più sull’azienda che l’ha prodotto / confezionato

      6. Francesco at 18:08

        Ho un’altra domanda, se dopo che ho versato il 30% i prodotti non mi passano i test di laboratorio, io ho perso i soldi? Inoltre devo chiedere alla fabbrica cinese di mandare una unità dell’intero lotto al laboratorio di analisi, ma come faccio a sapere se lui manda un prodotto diverso al laboratorio, magari un prodotto che lui sa già che passerà il test, mentre all’interno del lotto ci saranno prodotti diversi.

        1. Ivan Malloci at 15:30

          1. Dipende! Notate che il fornitore ha un margine di guadagno molto inferiore al 70%, quindi se vuoi rifiutate di pagare il saldo e ha già realizzato le merci, lui ci perde più di voi. Quindi ha una ragione per realizzare prodotti conformi.

          2. Sì, il fatto che mandi un prodotto diverso è un problema reale. La soluzione è quella di mandare un ispettore (parte terza, non affiliato al fornitore) in fabbrica quando la produzione sta per finire, e selezionare campioni in modo random.

      7. Francesco at 01:15

        Ciao Ivan, per importare panni in microfibra che tipo di test ho bisogno?? Grazie mille :)

        1. Ivan Malloci at 15:28

          Direi il REACH!

      8. GIANCARLO at 08:51

        BNGIORNO NOI COMPRIMA CERE CON GRAFITE, PER USO INDUSTRIALE CI SERVE IL REACH?
        CI HANNO SPEDITO IL SGS è SUFFICIENTE?

        1. Ivan Malloci at 02:43

          Immagino vi serva.

          SGS è accreditata dall UE, quindi come laboratorio andrebbe bene. Però bisogna vedere se il certificato è valido, ed se è specifico per il prodotto che intendete importare.

      9. Mirko at 11:45

        Ciao,ho trovato un fornitore per abbigliamento sportivo e mi sono fatto inviare un campione,potresti dirmi a chi lo posso fare analizzare?

        1. Ivan Malloci at 11:52

          Qualsiasi laboratorio accreditato dalla UE come ad esempio Asia inspection, TUV o SGS

          1. BENY at 17:36

            CIAO VORREI SAPERE SE LE BORSE PRODOTTE IN CINA HANNO BISOGNO DEL REACH ? alcune borse sono in ecopelle, altre in nylon e cotone, altre in ecopelle e vera pelle.

            GRAZIE

            1. Ivan Malloci at 03:48

              Sì, il REACH è necessario per questo tipo di prodotti!

      10. Gianfranco at 15:22

        Per quanto concerne le scarpe? Anch’esse hanno bisogno del REACH??

        1. Ivan Malloci at 07:41

          Sì, REACH e GSPD

      11. Elisa at 14:15

        Buongiorno,

        Le custodie per smartphone sono soggette a REACH? Non hanno la necessità di avere marchiatura CE e Rohs ma mi è venuto il dubbio per il REACH

        Grazie

        Elisa

        1. Ivan Malloci at 08:52

          Ciao Elisa, sì, sono soggette al REACH. La marcatura CE invece non serve

      12. Fabio at 20:57

        Buonasera e complimenti per la disponibilità’ e la preparazione che dimostrate.
        Volendo importare orologi con meccanismo a batteria tipo ” bottone”, sono necessarie verifiche di conformità’ reach e marchiatura CE?
        Grazie. Fabio

        1. Ivan Malloci at 15:52

          Per molti orologi è necessaria la marcatura CE (anche se di solito è nel manuale, non nell’orologio). Se ci mandi una descrizione più accurata via email (info chiocciola cinaimportazioni punto it) magari posso essere più preciso

      13. Marco at 12:42

        Ciao Paolo,
        Si…in effetti è vero!
        Il fascicolo tecnico è un documento in cui sono inclusi tutti i dati di progettazione,certificati e tutti gli altri documenti relativi al prodotto.
        Bisogna progettarlo da se oppure affidarsi ad un’azienda.

        Grazie

      14. Marco at 18:41

        Ciao
        Ti ringrazio per la tua risposta!
        Puoi rispondere solo a queste ultime due domande ?
        Mi è stato detto che per importare ci vuole un fascicolo tecnico,il documento bisogna crearlo il fornitore oppure l importatore ?
        E per quanto riguarda l’importazione ci vogliano altri documenti oltre alle partita iva ?

        Grazie attendo le tue risposte per concludete l’acquisto!

        1. Paolo at 11:49

          Problema non tutti i fornitori anno questo fascicolo tecnici

          1. Ivan Malloci at 14:52

            1. Se un fornitore non possiede il fascicolo tecnico è un pessimo fornitore.

            2. Il problema più che altro è che molti fornitori non sono disposti a darti il fascicolo tecnico sino a ché non diventi loro cliente. Altri invece non te lo vogliono proprio dare visto che pensano sia “pericoloso” divulgare i progetti dei propri prodotti.

            3. Sì, è anche possibile affidarsi a un’agenzia.

            1. Marco at 10:50

              Ciao,
              Si,Ok!
              Ma riguardo all’accordo di vendita,ha valore legale solo se è stato fatto da due società cinesi e non una società estera e una cinese ?

              Grazie

      15. Marco at 12:53

        Salve,
        Saremmo interessati ad acquistare il vostro servizo Verifica il tuo fornitore.
        Ma prima di procedere vorremmo conoscere solo una piccola informazione.
        Mettiamo caso che il prodotto “Pannelli Solari”,sono conformi alla normative europee…allo stesso tempo sono conformi anche al regolamento REACH ?

        Attendo una vostra risposta più velocemente possibile cortesemente.

        Grazie

        1. Ivan Malloci at 15:08

          Ciao,

          come ti ho risposto anche via email, il REACH è a parte. Però, nel caso dei pannelli solari, se il prodotto è conforme alla CE allora è per definizione conforme RoHS e quindi non vi dovrebbero essere problemi neanche con il REACH in quanto, per i prodotti elettronici, il rischio maggiore è sui metalli pesanti (che sono coperti dal RoHS).

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